Circolari

Nuovo modello unificato per la denuncia infortunio Obbligo di presentazione online dal 1° luglio
Circolare n° 14/2013 » 13.02.2013
Con nota n. 725/2013 l’Inail stabilisce che dal 1° luglio 2013 vi sarà l’obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica, il nuovo modello di denuncia/comunicazione di infortuni prognosticati non guaribili entro 3 giorni, escluso quello dell’evento.
L'invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, d.p.r. n. 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 a far data dall’entrata in vigore della relativa normativa di attuazione.
Alla data del 1° luglio l’invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa (Pat) già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la forma della gestione per conto dello Stato, per gli imprenditori agricoli nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).
La modifica della procedura di denuncia/comunicazione ai fini telematici (che sarà scaricabile dal sito www.inail.it) è stata occasione di altri interventi di aggiornamento, necessari per rendere più agevole e tempestiva l’istruttoria dei casi denunciati.
Gli interventi, evidenzia la nota, sono finalizzati a:
- consentire gradualmente l’utilizzo esclusivo della modalità telematica;
- recepire direttamente dal datore di lavoro, in modo strutturato, informazioni aggiuntive sul rapporto assicurativo in essere e sull’utilizzo di forme contrattuali di lavoro introdotte recentemente dal legislatore (lavoratori occasionali);
- sistematizzare, in linea con le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti da parte della Pa, le opzioni a disposizione del datore di lavoro per le modalità di rimborso erogate a titolo di anticipazione ai propri dipendenti infortunati, della indennità per inabilità temporanea assoluta ai sensi dell’art. 70 del T.U.;
- gestire il rapporto assicurativo secondo linguaggi e codifiche omogenee (classificazione ISTAT per voce professionale, classificazione CNEL per il settore lavorativo e categoria, classificazione del Ministero del Lavoro per tipologia di lavoratore);
- introdurre, in fase di denuncia, il concetto di unità produttiva quale sede di lavoro abituale del lavoratore;
- acquisire informazioni sui fenomeni infortunistici finalizzate a verifiche sulla frequenza degli eventi lesivi per lo studio e la prevenzione dei rischi in ambiente di lavoro(ad es. identificare gli infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività per conto terzi in regime di appalto, subappalto o altra forma di esternalizzazione).
Contestualmente l’Inail ha proceduto alla rivisitazione del modulo cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio (modello 4 bis Prest.) utilizzabile fino al 30 giugno 2013.
» Firma Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo | Autore Antonella Russo» Carta intestata
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